Disoccupazione

Specialmente in questo periodo, può purtroppo accadere di perdere il lavoro. Per non perdere il diritto alla disoccupazione o per non ritardare inutilmente il pagamento dell’indennità, occorre seguire determinati passi.

Passi da seguire

La prima cosa da fare è informare tempestivamente l’ufficio regionale di collocamento competente (URC in italiano, RAV in tedesco). Nel momento in cui chiamate, vi verranno poste molteplici domande riguardanti la vostra situazione: tra queste, anche la scelta del fondo (o cassa) di disoccupazione (ALK in tedesco).

Durante il periodo in cui sarete disoccupati, avrete principalmente a che fare con due uffici interconnessi tra loro ma comunque separati:

  • Ufficio regionale di collocamento (URC o RAV), per tutte le questioni amministrative: il loro compito è principalmente quello di assistervi e anche controllare che inviate un numero sufficiente di richieste di lavoro (tra 8 e 12 mensili). Dovete inoltrare la prova delle vostre ricerche di lavoro all’URC, al più tardi entro i primi 5 giorni del mese seguente.
  • Cassa di disoccupazione (ALK): questo ufficio si occupa per lo più di tutte le questioni legate al denaro. Dovrete inviare ogni mese un modulo firmato e compilato con informazioni legate alla vostra attività lavorativa.

E´ inoltre importante tenere a mente una lista di diritti e doveri, in modo da non tralasciare dei passaggi importanti per ricevere l’indennità di disoccupazione per tempo. Vediamo di seguito i doveri.

A quanto ammonta l’indennità di disoccupazione?

Vi spettano 5 indennità giornaliere alla settimana (da lunedì a venerdì). Siccome il numero di giorni feriali varia a seconda del mese, l’importo mensile dell’indennità di disoccupazione (ID) non è sempre uguale. In linea di principio, l’importo dell’ID dipende dal salario soggetto a contribuzione AVS che avete conseguito nel corso degli ultimi 6 o – se più favorevole per voi – degli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione (guadagno assicurato).

Avete diritto a un’ID pari all’80% del guadagno assicurato se:

  • avete obblighi di mantenimento nei confronti dei figli;
  • il vostro guadagno assicurato non supera i 3’797 franchi;
  • percepite una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40%.

In tutti gli altri casi, l’ID ammonta al 70% del guadagno assicurato.

Se avete figli a carico, di regola avete diritto a un assegno per i figli e a un assegno di formazione. L’importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.

Dall’ID vanno detratti i contributi alle assicurazioni sociali, e trattandosi di cittadini stranieri, eventualmente le imposte alla fonte.

Quando si ha diritto all’indennità di disoccupazione?

Per far valere il diritto all’indennità di disoccupazione (ID) occorre soddisfare i seguenti presupposti.

Disoccupazione

Dovete essere totalmente o parzialmente disoccupati. Siete assicurati, anche se esercitate un’attività a tempo parziale e cercate un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: siete considerati disoccupati soltanto dopo esservi annunciati personalmente, a seconda del Cantone, presso il vostro Comune di domicilio o l’URC competente.

Perdita di lavoro / perdita di guadagno

Dovete aver subito una perdita di lavoro di almeno 2 giorni lavorativi e una perdita di guadagno.

Residenza in Svizzera

La vostra cittadinanza non ha alcuna rilevanza per il diritto all’indennità. Tuttavia dovete essere domiciliati in Svizzera (i cittadini stranieri devono essere titolari di un permesso valido di domicilio o di soggiorno). Se abitate all’estero e lavorate in Svizzera (frontalieri) ricevete di regola l’indennità di disoccupazione nel Paese di residenza secondo le disposizioni ivi vigenti.

Età lavorativa

Avete terminato la scuola dell’obbligo, non avete ancora raggiunto l’età AVS e non percepite una rendita di vecchiaia AVS.

Periodo di contribuzione

Dovete dimostrare di aver svolto per almeno 12 mesi un’attività lucrativa dipendente soggetta all’obbligo contributivo nel corso dei 2 anni prima della richiesta di disoccupazione.

Se vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni e non avete percepito l’ID durante questo periodo, dovete comprovare di aver svolto un periodo di contribuzione di 12 mesi nel corso dei 4 anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione. Il termine per il periodo di contribuzione è prolungato di 2 anni al massimo dopo ogni nuovo parto.

Se all’inizio del periodo in cui vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni avete già percepito l’ID, se non avete esaurito il diritto alle indennità giornaliere e al momento di iscrivervi nuovamente alla disoccupazione non adempite al periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, il vostro termine per la riscossione delle prestazioni viene prolungato da 2 a 4 anni. La nuova iscrizione deve avvenire nei 4 anni successivi all’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante questo periodo potete percepire le indennità giornaliere non ancora richieste.

Sono anche considerati come periodo di contribuzione:

  • lo svolgimento di un’attività dipendente in Svizzera soggetta all’obbligo contributivo;
  • i periodi di contribuzione maturati in uno Stato dell’UE/AELS da cittadini dell’UE/AELS se, come ultima occupazione, hanno svolto un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera. Per i frontalieri domiciliati in Svizzera il computo avviene anche se, come ultima occupazione, non hanno svolto un’attività soggetta all’obbligo contributivo in Svizzera;
  • lo svolgimento di un’attività dipendente soggetta a contribuzione per un’azienda svizzera all’estero (lavoro distaccato);
  • il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile.

Mancato adempimento del periodo di contribuzione

In caso di mancato adempimento del periodo di contribuzione siete assicurati anche se per un periodo complessivo superiore a 12 mesi non siete stati vincolati da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:

  • formazione, a condizione che siate stati domiciliati in Svizzera per almeno 10 anni;
  • malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siate stati domiciliati in Svizzera;
  • soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene dell’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

La persona è altrettanto esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione, se

  • ha soggiornato in uno stato non UE / AELS per più di un anno per lavorarci,
  • è di nazionalità svizzera o cittadina UE o EFTA stabilita in Svizzera, e presenta un periodo contributivo di 6 mesi in Svizzera nei due anni precedenti l’annuncio per l’assicurazione di disoccupazione.

Per le persone stabilite in Svizzera provenienti da uno stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.

Siete pure esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione se siete costretti a intraprendere o a estendere un’attività lucrativa dipendente a causa delle seguenti evenienze o per motivi simili, se l’evento corrispondente non risale a più di 1 anno e se all’insorgere di tale evento eravate domiciliati in Svizzera:

  • divorzio,
  • separazione,
  • decesso del coniuge,
  • soppressione di una rendita AI.

Idoneità al collocamento

Dovete essere idonei al collocamento, vale a dire, essere disposti, in grado e autorizzati ad accettare un lavoro ritenuto ragionevolmente esigibile e a partecipare a un provvedimento di reinserimento.

Prescrizioni di controllo

Dovete partecipare alla giornata informativa e ai colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell’URC. Inoltre dovete intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la disoccupazione.

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