Specialmente in questo periodo, può purtroppo accadere di perdere il lavoro. Per non perdere il diritto alla disoccupazione o per non ritardare inutilmente il pagamento dell’indennità, occorre seguire determinati passi.
La prima cosa da fare è informare tempestivamente l’ufficio regionale di collocamento competente (URC in italiano, RAV in tedesco). Nel momento in cui chiamate, vi verranno poste molteplici domande riguardanti la vostra situazione: tra queste, anche la scelta del fondo (o cassa) di disoccupazione (ALK in tedesco).
Durante il periodo in cui sarete disoccupati, avrete principalmente a che fare con due uffici interconnessi tra loro ma comunque separati:
E´ inoltre importante tenere a mente una lista di diritti e doveri, in modo da non tralasciare dei passaggi importanti per ricevere l’indennità di disoccupazione per tempo. Vediamo di seguito i doveri.
Vi spettano 5 indennità giornaliere alla settimana (da lunedì a venerdì). Siccome il numero di giorni feriali varia a seconda del mese, l’importo mensile dell’indennità di disoccupazione (ID) non è sempre uguale. In linea di principio, l’importo dell’ID dipende dal salario soggetto a contribuzione AVS che avete conseguito nel corso degli ultimi 6 o – se più favorevole per voi – degli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione (guadagno assicurato).
Avete diritto a un’ID pari all’80% del guadagno assicurato se:
In tutti gli altri casi, l’ID ammonta al 70% del guadagno assicurato.
Se avete figli a carico, di regola avete diritto a un assegno per i figli e a un assegno di formazione. L’importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.
Dall’ID vanno detratti i contributi alle assicurazioni sociali, e trattandosi di cittadini stranieri, eventualmente le imposte alla fonte.
Per far valere il diritto all’indennità di disoccupazione (ID) occorre soddisfare i seguenti presupposti.
Dovete essere totalmente o parzialmente disoccupati. Siete assicurati, anche se esercitate un’attività a tempo parziale e cercate un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: siete considerati disoccupati soltanto dopo esservi annunciati personalmente, a seconda del Cantone, presso il vostro Comune di domicilio o l’URC competente.
Dovete aver subito una perdita di lavoro di almeno 2 giorni lavorativi e una perdita di guadagno.
La vostra cittadinanza non ha alcuna rilevanza per il diritto all’indennità. Tuttavia dovete essere domiciliati in Svizzera (i cittadini stranieri devono essere titolari di un permesso valido di domicilio o di soggiorno). Se abitate all’estero e lavorate in Svizzera (frontalieri) ricevete di regola l’indennità di disoccupazione nel Paese di residenza secondo le disposizioni ivi vigenti.
Avete terminato la scuola dell’obbligo, non avete ancora raggiunto l’età AVS e non percepite una rendita di vecchiaia AVS.
Periodo di contribuzione
Dovete dimostrare di aver svolto per almeno 12 mesi un’attività lucrativa dipendente soggetta all’obbligo contributivo nel corso dei 2 anni prima della richiesta di disoccupazione.
Se vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni e non avete percepito l’ID durante questo periodo, dovete comprovare di aver svolto un periodo di contribuzione di 12 mesi nel corso dei 4 anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione. Il termine per il periodo di contribuzione è prolungato di 2 anni al massimo dopo ogni nuovo parto.
Se all’inizio del periodo in cui vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni avete già percepito l’ID, se non avete esaurito il diritto alle indennità giornaliere e al momento di iscrivervi nuovamente alla disoccupazione non adempite al periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, il vostro termine per la riscossione delle prestazioni viene prolungato da 2 a 4 anni. La nuova iscrizione deve avvenire nei 4 anni successivi all’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante questo periodo potete percepire le indennità giornaliere non ancora richieste.
In caso di mancato adempimento del periodo di contribuzione siete assicurati anche se per un periodo complessivo superiore a 12 mesi non siete stati vincolati da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
La persona è altrettanto esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione, se
Per le persone stabilite in Svizzera provenienti da uno stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.
Siete pure esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione se siete costretti a intraprendere o a estendere un’attività lucrativa dipendente a causa delle seguenti evenienze o per motivi simili, se l’evento corrispondente non risale a più di 1 anno e se all’insorgere di tale evento eravate domiciliati in Svizzera:
Dovete essere idonei al collocamento, vale a dire, essere disposti, in grado e autorizzati ad accettare un lavoro ritenuto ragionevolmente esigibile e a partecipare a un provvedimento di reinserimento.
Dovete partecipare alla giornata informativa e ai colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell’URC. Inoltre dovete intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la disoccupazione.