Primo pilastro

Il 1° pilastro comprende l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità (AVS/AI), ma anche le cosiddette prestazioni complementari (PC). L’AVS/AI copre il minimo vitale delle persone assicurate durante la vecchiaia o in caso di decesso e d’invalidità. Le prestazioni complementari servono a garantire il minimo indispensabile nel caso in cui le altre garanzie statali o il proprio reddito non siano sufficienti. In linea di principio, possiamo affermare che tutte le persone che lavorano e risiedono in Svizzera sono coperte dal 1° pilastro previdenziale.

In breve, il Primo Pilastro comprende:

  • Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
  • Assicurazione per l’invalidità (AI)
  • Prestazioni complementari (PC)
  • Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
  • Assicurazione di maternità (AM)
  • Indennità per perdita di guadagno durante il servizio militare (IPG)
  • Previdenza statale obbligatoria
  • Obiettivo principale: garantire il minimo vitale a tutte le persone che vivono e lavorano in Svizzera

Assicurazione per l’invalidità (AI)

L’assicurazione per l’invalidità è un’assicurazione sociale obbligatoria, che si prefigge di reintegrare nel mondo del lavoro le persone con incapacità lavorativa dovuta a motivi di salute. 

Se il reinserimento nella vita professionale non è possibile, l’AI contribuisce ad assicurare il loro sostentamento versando rendite in denaro.

Definizione di invalidità

Vi è invalidità ai sensi dell’AI se una persona non può esercitare (del tutto o solo parzialmente), in modo permanente o per lungo tempo, un’attività lucrativa a causa di un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a sua volta dovuto a infermità congenita, malattia o infortunio. Alle stesse condizioni una persona è considerata invalida anche nel caso in cui non sia più in grado di esercitare le attività finora svolte.

Chi è assicurato presso l’AI?

Tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera sono obbligatoriamente assicurate presso l’AI. A determinate condizioni i cittadini svizzeri, dell’UE e dell’AELS, purché residenti al di fuori di questi Paesi, possono assicurarsi a titolo facoltativo presso l’AI.

Le domande di prestazioni dell’AI devono essere presentate all’ufficio AI del Cantone di domicilio. È importante presentare la domanda tempestivamente: in caso di annuncio tardivo si corre il rischio che le prestazioni vengano ridotte. 

L’ufficio AI competente chiarisce quali tipi di prestazioni sono previsti e il loro importo.

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