Secondo pilastro

Il 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero è costituito dalla previdenza professionale (LPP), che nel linguaggio comune viene chiamata anche «cassa pensione». La previdenza professionale ha come obiettivo quello di integrare le prestazioni dell’AVS/AI durante la vecchiaia, in caso di invalidità e di decesso e di garantire che possa essere mantenuto il tenore di vita abituale. Ogni lavoratore dipendente con un reddito superiore al salario annuo soggetto all’AVS (salario annuo minimo ai sensi della LPP) è assicurato dalla cassa pensione scelta dal datore di lavoro, che detrae automaticamente i contributi LPP. La previdenza professionale rientra perciò, come le assicurazioni del 1° pilastro, tra le assicurazioni di previdenza obbligatorie. Il 2° pilastro include anche l’assicurazione contro gli infortuni professionali, l’assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di malattia nonché le istituzioni di libero passaggio.

In sintesi, il 2° pilastro comprende:

  • Previdenza professionale obbligatoria/Cassa pensioni (LPP)
  • Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)
  • Prestazioni d’uscita e di libero passaggio (LFLP)
  • Assicurazione sovraobbligatoria per LPP e LAINF
  • Obiettivo principale: mantenere invariato il tenore di vita abituale

FAQ – Chi è assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)?

Tutti i collaboratori che lavorano in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente per legge contro le conseguenze finanziarie di un infortunio. I collaboratori il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non corrisponde ad almeno otto ore, sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali e durante il loro tragitto di lavoro. A partire da otto ore lavorative alla settimana i collaboratori sono assicurati anche durante il loro tempo libero e contro infortuni professionali e non professionali.

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