Protezione contro gli infortuni professionali, non professionali e le malattie professionali. L’assicurazione contro gli infortuni è conclusa dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni. Tale obbligo vale anche per i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari, le persone che operano in laboratori di apprendistato o protetti e il personale di pulizia impiegato nelle economie domestiche private.
Non sono assicurati i lavoratori indipendenti e le persone che non esercitano un’attività lucrativa come le casalinghe, i bambini, gli studenti e i pensionati. Questi devono assicurarsi contro gli infortuni nell’ambito dell’assicurazione malattie obbligatoria.
L’assicurazione contro gli infortuni copre le spese di cura in caso di infortuni professionali e non professionali, ossia accaduti nel tempo libero. Attraverso questa assicurazione sono versate anche indennità giornaliere e rendite. Il limite massimo del guadagno assicurato è di 148’200 franchi.
I lavoratori impiegati presso un datore di lavoro per meno di otto ore alla settimana sono assicurati soltanto contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali (in questo caso sarebbe quindi opportuno non sospendere la copertura degli infortuni dell’assicurazione malattie).
Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono invece considerati infortuni professionali.