Buono a sapersi

L’argomento dell’assicurazione sanitaria in Svizzera può apparire talvolta complesso, date le diverse eccezioni e casi particolari che e’ utile sapere. Vediamo di seguito delle curiosità che potrebbero interessarti!

Posso stipulare un contratto presso diverse casse malati?

Non tutti sanno che le assicurazioni di base e complementare non devono essere stipulate per forza presso la stessa cassa malati. Se questo però è il caso, gli assicurati possono cambiare senza difficoltà cassa malati per l’assicurazione di base. In certi casi è possibile che l’assicurato perda uno sconto sulle assicurazioni complementari, anche se bisogna considerare che il risparmio sui premi grazie a un cambio compensa di gran lunga la perdita dello sconto.

Casi eccezionali esenti dalla sottoscrizione alla cassa malati svizzera

Ci sono anche dei casi eccezionali, ovvero individui che non sono obbligati a stipulare una cassa malati in Svizzera:

  • Chi ha un’assicurazione simile a quella svizzera, stipulata nel proprio Paese di origine e che sia valida.
  • Chi si trova in Svizzera per motivi di studio o di ricerca.
  • Chi si trova in Svizzera per conto di una società estera e per un periodo di tempo limitato.
  • Chi fa parte di un corpo diplomatico o un ente governativo di un paese straniero.

Termini di disdetta

→ Se avete stipulato unʼassicurazione di base con una franchigia ordinaria (di 300 CHF), potete disdire la vostra assicurazione due volte allʼanno: per il 30 giugno la vostra disdetta deve essere comunicata entro il 31 marzo, mentre per il 31 dicembre dovete comunicarla entro il 30 settembre.

→ Se avete stipulato unʼassicurazione di base con una franchigia più elevata o con una scelta limitata dei fornitori di prestazioni (rete sanitaria, modello HMO, medico di famiglia), potete disdirla solo per la fine dellʼanno civile, di regola con un preavviso di tre mesi. Questo significa che il vostro assicuratore deve ricevere la disdetta entro il 30 settembre.

→ Dopo lʼannuncio di nuovi premi, potete disdire il vostro contratto e cambiare lʼassicuratore entro la fine del mese precedente lʼentrata in vigore del nuovo premio, sia che i nuovi premi approvati dallʼUFSP siano aumentati, sia che abbiate stipulato forme particolari dʼassicurazione (modello HMO, modello basato sul medico di famiglia, modello con teleconsulenza medica o con franchigia opzionale). Lʼassicuratore è inoltre tenuto ad annunciarvi il nuovo premio almeno due mesi prima della sua applicazione, informandovi sul vostro diritto di disdetta.

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